La legge n° 68 del 12 marzo 1999
regolamenta il diritto al lavoro delle persone portatrici
di disabilità.
I soggetti beneficiari della legge 68/99 sono:
disoccupati
in età lavorativa affetti da minorazioni
psichiche, fisiche o sensoriali e portatori
di handicap intellettivo, con una riduzione
della capacità lavorativa superiore
al 45%
invalidi
del lavoro, con grado di invalidità
superiore al 33%
persone
colpite da cecità o ipovedenti (purchè
con residuo visivo non superiore ed un decimo
ed entrambi gli occhi, con eventuale correzione)
persone non udenti
persone invalide di guerra
le vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie succitate nella
seguente misura:
7% dei lavoratori occupati,
se occupano più di 50 dipendenti
2 lavoratori se occupano da
15 a 35 dipendenti
Alle Amministrazioni
Provinciali è affidata la competenza del
collocamento per le persone con disabilità.
Essi curano l’avviamento lavorativo, la
tenuta delle graduatorie dei beneficiari della
legge ’68, la stipula delle convenzioni
e l’attuazione del collocamento mirato.