La legge
12 marzo 1999 n° 68 crea uno strumento
innovativo e versatile, che regola le modalità
di
ntegrazione nel mondo del lavoro delle persone
con disabilità, permettendone la
valorizzazione
delle professionalità e delle capacità
psicofisiche.
I datori di lavoro, sia pubblici che privati,
sono tenuti ad assumere una quota di soggetti
disabili che
varia a seconda delle dimensioni dell’azienda,
in misura proporzionata al numero di dipendenti:
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1 lavoratore disabile se occupano da 15 a 35 dipendenti
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2 lavoratori disabili se occupano da 36 a 50 dipendenti
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7% dei lavoratori occupati se
occupano più di 50 dipendenti.
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I datori di lavoro privati, previa autorizzazione
degli organi competenti, possono assumere,
in un’unità produttiva, un
numero di lavoratori disabili superiore
a quello prescritto, portando le eccedenze
a compenso del minor numero di lavoratori
assunti in altre unità.
La partecipazione delle imprese private
a gare per aggiudicazione di appalti pubblici,
concessioni e convenzioni, è subordinata
al rispetto degli obblighi sulle assunzioni
di persone con disabilità.
Autentico “cuore” della normativa
è il sistema del “collocamento
mirato”, ovvero tutta quella serie
di strumenti tecnici e di supporto che permettono
di valutare adeguatamente le persone con
disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto adatto;
forme di tutoraggio e accompagnamento; borse
lavoro e tirocini formativi, che permettono
alle imprese di non avere costi salariali
ed assicurativi durante i periodi di inserimento
ed addestramento; agevolazioni fiscali di
vario genere.
Tra queste ultime meritano una menzione:
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la fiscalizzazione
totale o parziale degli oneri contributivi,
per una durata massima di 8 anni,
in relazione al grado di disabilità
della persona che si intende assumere, |
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il rimborso di una parte delle spese sostenute per l’abbattimento
di barriere architettoniche o per
l’adeguamento della postazione
di lavoro; |
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il pagamento
dell’assicurazione sugli infortuni,
per un periodo massimo di 12 mesi; |
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per
sostenere l’integrazione di
soggetti disabili, la legge 68/99
mette a disposizione dei datori
di lavoro un fondo, pari a 31 milioni
di euro annui; istituito presso
il Ministero del lavoro. |
Uno degli aspetti maggiormente innovativi
della legge ’68 risiede nell’istituto
della Convenzione tra datori di lavoro privati
e cooperative sociali di tipo B.
L’articolo 12 configura infatti una
atipica forma di distacco del lavoratore
disabile, assunto presso il datore di lavoro
privato contestualmente alla stipula della
convenzione ed assegnato ad attività
svolte presso la cooperativa sociale, cui
il datore di lavoro stesso affida commesse
di lavoro.
A ciò fa riscontro l’accollo
degli oneri retributivi, previdenziali ed
assistenziali da parte della Cooperativa
Sociale; oneri, tuttavia, il cui ammontare
complessivo deve essere coperto dall’importo
della commessa.
Questo meccanismo consente al datore di
lavoro privato di sgravarsi per 2 anni (tale
è il limite massimo di durata della
convenzione per ogni lavoratore disabile)
dall’obbligo di assunzione secondo
le nuove quote di riserva.
Ad ulteriore vantaggio dell’azienda,
vi è inoltre la garanzia che la persona
disabile, durante questo periodo segua un
percorso formativo specialistico disegnato
soprattutto in funzione delle mansioni che
al medesimo saranno assegnate al momento
del rientro presso il datore di lavoro che
lo ha assunto; l’azienda si ritroverebbe
così, al termine del periodo di addestramento
svolto presso la Cooperativa, un lavoratore
pienamente in grado di essere produttivo
e pronto ad entrare nel ciclo lavorativo
dell’azienda a pieno titolo.
Nel settembre del 2003 è inoltre
stato approntato un Decreto Legislativo
(n° 276/03) in attuazione della delega
della legge di riforma del mercato del lavoro
( meglio conosciuta come “Legge Biagi”);
l’articolo 14 di tale dispositivo,
al fine di favorire l’inserimento
occupazionale dei lavoratori disabili che
presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo “ordinario”, prevede
la possibilità, per le aziende che
conferiscano commesse alle cooperative sociali
di tipo B, di rendere permanente il distacco
del lavoratore disabile in cooperativa;
lo stesso si considera utile per la copertura
della quota di riserva da parte dell’azienda
committente.
La quota di esenzioni per ciascuna impresa
è ovviamente, proporzionale al valore
delle commesse conferite.